VIOLENZA SESSUALE: E’ SEMPRE VERO CHE CHI TACE ACCONSENTE?
La Sentenza La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 11770, data ud. 18/01/2023, motivazione 21/03/2023 riguarda un caso di violenza sessuale e maltrattamento domestico.
L’imputato sostiene, nella sua memoria difensiva, che non possa configurarsi il reato di violenza sessuale, poiché la moglie non ha mai espresso palesemente il suo dissenso, trattandosi così di consenso presunto.
La tesi sostenuta dall’imputato non è propriamente corretta in quanto, durante le varie deposizioni, la moglie aveva affermato di aver espresso la sua contrarietà a queste pratiche sessuali ma, evidentemente, l’imputato era troppo focalizzato al soddisfacimento del suo desiderio.
A tal punto la moglie, sentendosi umiliata e terrorizzata dalla violenza del marito si è rassegna alle volontà di quest’ultimo.
In questo caso, secondo voi, è possibile parlare di consenso?
Risulta possibile parlare di consenso a un rapporto sessuale, o per meglio dire parlare di rapporto sessuale “consensuale”, quando si è succubi o vittime del proprio partner?
Non sempre non esprimersi, non pronunciare un “NO” significa essere d’accordo. A volte il silenzio può significare molte cose come ad esempio paura, paura che possa succedere di peggio, paura che un occhio nero possa diventare un braccio rotto.
Come affermato dalla Corte nel caso di specie si può configurare la violenza sessuale in quanto imputato e parte civile erano coniugi. La giurisprudenza prevede che “In tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.”
Fino a questo momento non si può ritenere completamente applicabile ciò che viene affermato dalla Corte, non perché non si adatti perfettamente al caso, ma perché non si è ancora trattato l’argomento del maltrattamento, se non parzialmente.
L’imputato durante la convivenza esercitava vessazioni e maltrattamenti nei confronti della moglie; la violenza era provata non solo dall’ematoma sull’occhio della donna, giustificato dall’imputato come causato da una puntura d’insetto, ma anche dalle testimonianze dalle amiche, dalla madre e dal fratello della stessa.
Nel caso di specie la Corte condanna l’imputato per entrambi i reati; questo perché si ritiene applicabile in toto ciò che viene affermato dalla giurisprudenza, ovvero il mancato dissenso della donna era causato dalla paura che la stessa aveva del marito in quanto questi era stato più volte violento nei suoi confronti e per tale motivo non risulta possibile parlare di consenso presunto.
Inoltre non si può non tenere conto che la violenza in generale, a maggior ragione su una donna, ha effetti negativi non solo nell’esatto momento in cui la stessa la subisce, ma anche per il resto della vita.
Degli studi evidenziano che le donne vittime di violenza sviluppano volontà di isolamento, incapacità lavorativa nonché viene anche limitata la loro capacità di prendersi cura di sè stesse. Da ciò si evince che la violenza non si ripercuote solo sull’aspetto fisico ma soprattutto su quello psicologico.
La maggior parte delle donne, vittime di violenza, inizialmente non accetta il comportamento violento del partner ma con il tempo, nella maggior parte dei casi, si sviluppa un meccanismo psicologico che fa credere a queste di meritarsi ciò che subiscono.
Il tema della violenza sulle donne, purtroppo, è un tema molto attuale. E ‘una problematica che riguarda un po’ tutti in quanto, come riportato da un rapporto dell’OMS (https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256), rappresenta un problema globale e gli effetti di tale violenza si ripercuotono anche sull’intera comunità.
Il fatto che sia un tema molto attuale è confermato dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come “Codice Rosso”. Tale Legge, entrata in vigore qualche anno fa, prevede che, le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro le donne, siano trattate in modo preferenziale ovvero con maggiore celerità. E’ stato anche previsto un inasprimento delle pene per i reati di questa fattispecie.
Avv. Carmen Pisanello