Può il Tribunale ordinario intervenire sulla sanzione irrogata dal Garante?
In questi tempi strani che stiamo vivendo, la domanda che ha ispirato il titolo e che mi é stata posta nel corso di un seminario può sembrare pleonastica, ma in realtà così non é anche in ragione del quadro normativo, meno che chiaro, che regola la materia. Ad ogni buon conto la risposta da dare é « certamente si ».
A capire i motivi su cui si basa la risposta ci aiuta la sentenza con cui il Tribunale di Taranto -prima sez. civile-, ha ridotto drasticamente la sanzione irrogata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali al Comune di Taranto da 200.000 a 20.000 con sollievo del Sindaco e delle casse del Comune, ma anche del buon senso.
I fatti di causa nascono dalla pubblicazione sul profilo Facebook della municipalizzata del comune di Taranto, che aveva ricevuto l’incarico di individuare gli incivili che abbandonano i rifiuti dove capita, di alcuni video e foto, raccolti tramite sistemi di videosorveglianza, che consentivano di identificare alcuni dei personaggi responsabili degli illeciti. Come ovviamente accade in questo Paese, questi signori anziché provare vergogna della loro condotta incivile e ravvedersi, ricorrevano al Garante, che irrogava a carico del Comune una sanzione di 200.000 Euro ex art.83, paragrafo 4 , per violazione dell’art.5 GDPR.
Secondo il Garante, l’attività di video sorveglianza posta in esser non prevedeva procedure specifiche per la gestione delle immagini raccolte dalle telecamere e la loro pubblicazione in rete, affinché venisse impedita l’identificazione dei soggetti responsabili della condotta illecita, quali ad esempio l’oscuramento del volto, né indicava i criteri giuridici che ne giustificavano la diffusione.
Il Garante, ritenendo violato il principio di liceità per l’assenza di un’idonea base giuridica ai sensi dell’ art.6 del GDPR , cui si aggiungeva il mancato rispetto dei principi previsti all’ art.5 (minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati) secondo i quali il titolare del trattamento è tenuto a trattare esclusivamente i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono raccolti, oltre che alla conservazione dei dati non oltre il tempo necessario per il perseguimento delle stesse finalità, colpiva duramente il Comune di Taranto, emettendo a suo carico un’ordinanza ingiunzione di 200.000 Euro.
Il Comune proponeva ricorso al Tribunale ordinario, chiedendone l’annullamento o la riduzione a 20.000,00 della sanzione pecuniaria ricevuta.
Il Giudice, forse esaminando con più attenzione il caso, decideva in senso favorevole all’ente comunale, accogliendone parzialmente le doglianze. Nella sua decisione, se da un lato ha riconosciuto la violazione dei principi indicati dal Garante nel provvedimento, dall’altro ha posto in evidenza come tale violazione non avesse avuto cause ed effetti afflittivi per chi ne era stato l’oggetto. Secondo il magistrato, le riprese erano state di breve durata e non vi era stato alcun dolo ascrivibile al comportamento illecito del comune. Riguardo alla condotta, ritenuta perciò colposa, il giudice ha sottolineato inoltre come il fine perseguito fosse pubblico, nell’interesse della collettività drasticamente riducendo così l’importo della sanzione a 20.000 Euro, compensando le spese ed accogliendo il ricorso dell’Ente.
Avv. Raffaele Mantovani, foro di Modena.