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Un riconoscimento alla Memoria storica: il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich

31 Marzo 2025
Scritto da Pier Antonio Mori

Premessa storica e giuridica

In continuità con l’Accordo di Bonn del 1961, che prevedeva indennizzi per le vittime italiane dei crimini nazisti, il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha istituito un fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) destinato al ristoro dei danni subiti dalle vittime italiane dei crimini di guerra e contro l’umanità, commessi dalle forze del Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale. Il fondo, attivo dal 2023, ha visto un significativo incremento delle risorse stanziate: per l’anno 2023 è stato previsto un importo pari a 20.000.000 di euro, mentre per ciascun anno del triennio 2024-2026 sono stati destinati circa 13.655.467 euro.

L’intento legislativo di istituire tale fondo risponde alla necessità di affrontare gli effetti duraturi delle atrocità compiute durante il conflitto e di garantire una risposta concreta alle istanze risarcitorie delle vittime italiane.

Questo intervento normativo si inserisce in un lungo percorso giuridico, iniziato con l’Accordo di Bonn e seguito da vari passaggi legislativi e accordi internazionali, finalizzati a risarcire le vittime dei crimini nazisti.

 

 

Condizioni di accesso al fondo

L’accesso al fondo è riservato a coloro che abbiano ottenuto una sentenza passata in giudicato o un accordo transattivo che accertino e liquidino i danni derivanti dai crimini commessi dal Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945. Inoltre, è essenziale che l’azione legale sia stata intrapresa entro il termine di decadenza fissato al 31 dicembre 2023, come previsto dal Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito in Legge 27 novembre 2023, n. 170.

Questa limitazione temporale sottolinea la volontà di garantire una risposta rapida ed efficiente per le vittime e i loro familiari. Pertanto, coloro che non hanno avviato la procedura entro il termine stabilito, non potranno più accedere al ristoro previsto dal fondo, salvo proroga dei termini in forza di nuova disposizione normativa, che al momento non è però alle viste.

Profili giuridici

L’articolo 43 del Decreto-Legge n. 36/2022 ha avuto un impatto significativo nel panorama giuridico, poiché ha estinto automaticamente tutte le procedure esecutive pendenti contro la Germania relative ai crimini di guerra e contro l’umanità. Tale intervento legislativo si inserisce nel quadro del principio di immunità sovrana degli Stati che impedisce l’esercizio di azioni esecutive contro i beni pubblici di uno Stato sovrano.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 159 del 2023, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma in merito all’articolo 43, comma 3, del Decreto-Legge n. 36/2022. Oggetto di tali controversie era la possibilità di intraprendere azioni forzate contro beni pubblici dello Stato tedesco per ottenere un risarcimento danni derivanti da crimini nazisti. La Corte ha ribadito l’importanza del principio di immunità sovrana, stabilendo che le procedure esecutive in corso dovevano essere estinte.

Tuttavia, la Corte ha anche evidenziato che la creazione del fondo rappresenta una soluzione adeguata per rispondere alle richieste risarcitorie delle vittime e dei loro familiari.

In un ulteriore sviluppo giuridico, il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 177 del 2025, ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della Repubblica Federale Tedesca. Il Tribunale ha sottolineato che, a seguito dell’istituzione del fondo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è l’unico soggetto legittimato a rispondere alle domande risarcitorie, stabilendo chiaramente la giurisdizione esclusiva dello Stato italiano in questo ambito.

Conclusioni

Il fondo, istituito in armonia con gli accordi internazionali e il principio di sovranità statale, si pone come un ponte tra il passato e il presente. Sebbene il risarcimento non possa cancellare le atrocità commesse, esso rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di una giustizia storica. Il fondo non solo risponde alle istanze risarcitorie, ma costituisce anche un simbolico riconoscimento delle sofferenze subite dalle vittime, contribuendo a preservare la memoria storica collettiva.

Avv. Pier Antonio Mori – Foro di Modena