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Bonus Edilizi: quali le responsabilità civili e penali di tecnici, direttori dei lavori e asseveratori?

20 Marzo 2025
Scritto da Gianluca Liut

Negli ultimi anni in Italia il quadro normativo e regolamentare sui bonus edilizi (Superbonus, Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus) ha assunto un ruolo centrale nel settore delle ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche. Uno degli aspetti più delicati riguarda la responsabilità del tecnico abilitato che redige l’asseverazione, un documento di importanza fondamentale per accedere alle agevolazioni fiscali. L’asseverazione è un documento, firmato da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o altro professionista iscritto ai relativi albi), che attesta la rispondenza dell’intervento edilizio ai requisiti tecnici richiesti dalla legge, in particolare con riferimento al cd. Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi con requisiti energetici o antisismici. L’asseverazione certifica il livello di miglioramento energetico o sismico ottenuto, inoltre il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa (ad es. trasmittanza termica, materiali, classi di rischio sismico, ecc.), ancora la congruità delle spese, in termini di conformità ai massimali di costo stabiliti dai decreti ministeriali (D.M. 6.08.2020 e successivi). L’asseverazione può, quindi, essere definita come l’atto che “garantisce” la veridicità dei dati, base imprescindibile per l’accesso all’agevolazione fiscale.

Quanto alle possibili responsabilità del tecnico incaricato dell’asseverazione, sotto il profilo professionale e civile deve premettersi che ai sensi del codice civile (art. 2229 e segg.) e delle norme sugli ordinamenti professionali il tecnico risponde civilmente per eventuali dichiarazioni mendaci, incomplete o carenti, che abbiano causato un danno economico al Committente, all’Erario o ad altri soggetti.

L’errore nell’asseverazione o la mancanza di diligenza nella redazione del documento può determinare responsabilità professionale, obbligando il tecnico al risarcimento del danno.

Con riferimento ai profili di responsabilità penale, vengono in rilievo i reati di falsità ideologica o materiale: nel caso in cui il tecnico fornisca dati non veritieri può configurarsi il reato di falso in atto pubblico (artt. 476 e segg. c.p.), di truffa ai danni dello Stato se l’asseverazione fraudolenta determini un indebito vantaggio fiscale.

L’art. 119, comma 14 del D.L. 34/2020 specifica che, in caso di asseverazione infedele, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie (da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele) e le connesse responsabilità disciplinari e penali, laddove accertate.

Deve essere considerato anche il profilo della responsabilità solidale del tecnico con il Committente e il Fornitore. Le Circolari dell’Agenzia delle Entrate (in particolare la n. 30/E del 2020 e successive) sottolineano che il tecnico può essere ritenuto corresponsabile, in solido con il Committente o con il Fornitore, in caso di indebita fruizione dell’agevolazione fiscale derivante da una attestazione mendace. La responsabilità solidale del tecnico è fondatamente contestabile solo se sia accertata la malafede o la colpa grave del professionista. In caso di errore di lieve entità senza dolo la responsabilità potrà essere esclusa o ridotta, a seconda delle valutazioni del giudice o degli organismi preposti al controllo.

A carico del tecnico asseveratore sussistono obblighi specifici. A partire dalla stipulazione di una polizza assicurativa. L’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020 richiede al tecnico di dotarsi di una polizza di assicurazione che garantisca massimali adeguati al numero e al valore delle attestazioni o asseverazioni rilasciate. La polizza è obbligatoria per i professionisti che rilasciano asseverazioni sia energetiche sia sismiche. Al professionista competono anche verifiche tecniche e documentali: deve effettuare con diligenza tutte le verifiche necessarie (sopralluoghi, calcoli energetici o strutturali, controllo della congruità dei costi, ecc.), avvalendosi di documentazione ufficiale (progetti, schede tecniche, computi metrici, ecc.). L’ENEA, attraverso i propri vademecum, fornisce una lista di controlli fondamentali per la corretta compilazione dell’asseverazione.

Il tecnico è tenuto all’invio della documentazione agli Enti competenti. L’asseverazione va trasmessa in via telematica all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, utilizzando i portali dedicati. Per gli interventi antisismici, il tecnico è tenuto a depositare la documentazione presso lo sportello unico dell’edilizia (SUE) o, dove previsto, presso gli uffici tecnici competenti.

Le violazioni possono emergere da diverse forme di controllo. L’ENEA verifica la congruità e la corrispondenza tra dati dichiarati e parametri tecnici reali. L’Agenzia delle Entrate procede all’esame della documentazione fiscale, dei bonifici parlanti, della documentazione inerente lo stato di avanzamento lavori. L’Agenzia può chiedere chiarimenti ulteriori o disconoscere il beneficio se riscontra irregolarità. La Guardia di Finanza ha poteri di polizia giudiziaria, finalizzati a individuare eventuali reati o frodi fiscali.

Se la violazione è accertata, le conseguenze possono essere il recupero delle somme detratte o dei crediti d’imposta indebitamente fruiti; l’applicazione di sanzioni amministrative (dal 90% fino al 200% dell’ammontare non spettante, secondo l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e le disposizioni in tema di sanzioni tributarie); l’irrogazione di sanzioni penali, in caso di reati di falso, truffa ai danni dello Stato o indebita percezione di erogazioni pubbliche. Le sanzioni disciplinari possono andare dall’ammonimento fino alla sospensione o radiazione dall’albo professionale.

In materia assume importanza la conoscenza delle circolari elaborate dalle società di revisione e consulenza. Società di revisione e consulenza come Deloitte, PwC, EY hanno pubblicato rapporti e memorie illustrative che chiariscono gli adempimenti e i rischi per imprese, professionisti e committenti. Queste analisi approfondiscono la prassi interpretativa seguita dall’Agenzia delle Entrate, forniscono linee guida operative per minimizzare gli errori nelle dichiarazioni e nelle asseverazioni, evidenziano la centralità della due diligence fornendo al tecnico check-list e procedure di controllo.

L’invito al professionista è di essere aggiornato sulle novità normative, di verificare costantemente le disposizioni emanate dall’Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni, FAQ) e dall’ENEA (vademecum, linee guida), di utilizzare check-list, modelli e software dedicati per il calcolo dei requisiti energetici o strutturali, riducendo il margine di errore, di operare delle verifiche incrociate dei dati, di richiedere la documentazione tecnica al fornitore o al produttore dei materiali; di conservare le schede tecniche per eventuali controlli; di stipulare una polizza assicurativa adeguata, valutando massimali che coprano il valore complessivo dei lavori asseverati; di conservare le prove documentali dell’attività tenendo traccia di sopralluoghi, rilievi, calcoli, corrispondenza con il committente o l’impresa esecutrice, attività che può risultare determinante in caso di contenzioso. Particolare attenzione deve essere prestata ai requisiti soggettivi del Committente: deve essere verificato che il beneficiario delle detrazioni (privato, condominio, IACP, ecc.) rispetti i requisiti soggettivi e oggettivi (ad es. immobili residenziali, limiti di spesa, ecc.).

In via di sintesi, può affermarsi che la figura del tecnico abilitato che rilascia l’asseverazione è centrale nella fruizione dei bonus edilizi. La normativa, a partire dal D.L. 34/2020 e dai decreti attuativi, sino alle circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate e alle linee guida dell’ENEA, conferisce al professionista un ruolo di garante della correttezza tecnica e fiscale dell’intervento. Ne consegue che per il tecnico il livello di responsabilità è elevato, sia in termini civili (risarcimento del danno), sia penali (in caso di falso o truffa), che amministrativi (sanzioni pecuniarie, recupero delle somme). Per questa ragione è fondamentale che i tecnici operino con la massima diligenza, adottando procedure e strumenti adeguati, stipulando polizze assicurative idonee e mantenendosi aggiornati su un quadro normativo in continua evoluzione. Solo in questo modo sarà possibile tutelare il professionista, il committente e l’interesse pubblico a un utilizzo corretto ed efficiente delle risorse dedicate alla riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare italiano.

In ragione di quanto osservato ne consegue che in questo ambito la consulenza preventiva da parte di un Avvocato specializzato nella materia dei bonus edilizi si rivela di importanza strategica.

Avv. Gianluca Liut, Foro di Pordenone