LA BANCA RIFIUTA LA CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE ? IL CORRENTISTA HA DIRITTO IN OGNI CASO AD OTTENERE IN GIUDIZIO LA RIPETIZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE
Vi sarà capitato di subire dalla Banca addebiti illegittimi e di non riuscire a reperire tutta la documentazione utile a ricostruire il rapporto in sede processuale, soprattutto se il conto corrente è stato acceso molti anni o addirittura decenni addietro.
Questo può essere di ostacolo all’esercizio del vostro diritto? No, se avrete seguito alcuni accorgimenti.
Come noto, qualsiasi domanda giudiziale va provata secondo il principio generale dell’onere della prova ex art. 2697 1° comma codice civile che recita: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e, pertanto, sussiste astrattamente il rischio che, in assenza di prova documentale circa l’andamento del rapporto bancario, il Giudice rigetti la domanda di ripetizione d’indebito incardinata, ad esempio, per violazione del divieto di anatocismo da parte dell’Istituto bancario.
Invero, esiste però un’altra norma del Testo Unico Bancario (art. 119) che riconosce al cliente il diritto ad ottenere la consegna da parte della banca della documentazione ivi prevista per acquisire tutto il materiale utile – al di fuori e prima dell’eventuale processo promosso contro la banca – a far valere pretese di natura sostanziale inerenti ai rapporti intercorsi.
La pretesa alla documentazione bancaria si configura quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche dei contratti bancari e nasce piuttosto dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio. Questo diritto consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (cfr. art. 1374 c.c.).
Ai fini dell’ottenimento della documentazione sarà dunque sufficiente che forniate alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad es., i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.
Naturalmente, la richiesta della documentazione bancaria costituisce un onere probatorio che dovrete esercitare ante causam, ossia prima di agire giudizialmente contro la Banca.
È certo, poi che abbiate altresì il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti. L’obbligo in capo alla banca di consegna del contratto, consegue difatti al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto.
Secondo una recente pronuncia di legittimità, nel caso in cui la banca non consegni al cliente la documentazione – ed anche lo stesso contratto, per quanto scritto – non è impedita alla banca la successiva consegna al cliente od anche l’eventuale produzione in processo (che il cliente abbia successivamente incardinato, per la consegna della documentazione o comunque per ottenere la dichiarazione di invalidità degli addebiti operati dalla banca nel rapporto), ma in tale ipotesi il cliente avrà diritto a domandare alla banca il risarcimento del danno (provandone la sussistenza e l’ammontare) e/o la condanna alle spese di lite (soprattutto se dalla produzione tardiva del contratto consegua l’inammissibilità della domanda del cliente, perché, ad esempio, le condizioni erano ben pattuite, ma che il cliente non ha potuto verificare prima del giudizio).
Peraltro, la Banca non potrà sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l’obbligo di conservazione della documentazione contabile va senza dubbio distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass. sez. I n. 11543 del 02.05.2019, conformi Cass. 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. 27 settembre 2018, n. 23313, nel merito ord. Trib. Bari 07.10.2020, Giudice Dr. De Palma). Ove dunque dimostriate in giudizio di aver richiesto la documentazione ex art. 119 TUB senza che la Banca abbia ottemperato alla predetta richiesta, il Giudice ben potrà discrezionalmente, ai fini di un corretto svolgimento della CTU contabile, ordinare alla Banca di integrare la documentazione mancante e, se quest’ultima non lo fa, le conseguenze della mancata produzione ricadranno sull’Istituto stesso (cfr T. Bari, IV sezione, Dr.ssa Napoliello, sent. n. 1192 del 07.03.2024, conforme T. Siena sent. n. 616 del 12.06.2019).
Avv. Feliciana Bitetto – Foro di Bari
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