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Le misure alternative alla detenzione sono applicabili a qualsiasi reato ?

13 Settembre 2024
Scritto da Paola Turello

Le misure alternative alla detenzione sono disciplinate dall’ art 20 bis c.p. ed art. 47 ord. penitenziario L. 354/1975 e ss., nonché dal decreto legislativo 150/2022 e decreto legge 18/2020 L. 689/1981. Le predette disposizioni prevedono:

  • Detenzione domiciliare;
  • Semilibertà;
  • Messa alla prova;
  • Liberazione anticipata;
  • Lavori di pubblica utilità;                                                                                  

Le misure alternative non si applicano a tutti i reati, ma vanno  modulate in base alla  natura e gravità  del reato,  durata della pena detentiva   e la pericolosità sociale o precedenti penali  del reo. Solitamente le misure alternative vengono concesse dopo il processo se la pena da scontare non supera nel massimo i 4 anni . Inoltre possono essere richieste entro 30 giorni dalla notifica dell’ordine di carcerazione ( se sospeso) oppure dal carcere se il residuo di pena lo consente.  La prassi recente consente di applicare le misure cautelari oppure le misure sostitutive delle pene detentive brevi nella fase preprocessuale per ridurre i problemi di sovraffollamento delle carceri . La richiesta di applicazioni di tali misure va fatta al Tribunale di Sorveglianza del luogo dove il reo è detenuto oppure dove ha la residenza. Si evidenziano queste interessanti sentenze della Cassazione penale che da un lato hanno previsto che le misure alternative si applicano alle pene comminate fino a 4 anni di reclusione e solo eccezionalmente si estendono a qualche anno in più, e dall’altro che nell’applicarle il Tribunale ( collegio composto da 2 giudici e 2 esperti ) deve valorizzare i progressi riabilitativi del reo. Ad esempio,  in caso di abuso di droghe assume positiva rilevanza il fatto che  il reo abbia seguito o iniziato un programma terapeutico o di giustizia riparatoria ( si veda Cass pen , sez I 12/01/2022 n. 534  , sez, I, 15/04/2021 n. 14502, sez I 23/09/2020 n. 26565; Cass, Sez. Unite n. 48387 18/11/2020).

 Particolari restrizioni per l’accesso alle misure alternative alla detenzione sono riferibili ad  alcuni reati con alto disvalore sociale come quelli legati a : criminalità mafiosa, terrorismo, reati sessuali contro i minori di età , nei casi di  recidiva  semplice o aggravata . Comunque il trend applicativo va verso una giustizia riparatoria e commisurata alle caratteristiche personali della storia criminale e sociale del reo ed al  suo possibile reinserimento sociale e quindi contro la detenzione in carcere .  

Avv. Paola Turello, foro di Udine