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Diritto internazionale – Aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

19 Giugno 2024
Scritto da Giuseppina Chirico

Con una importante sentenza resa all’esito di un procedimento cautelare d’urgenza, la Corte di Appello di Lussemburgo ha accolto il ricorso del desk italiano dello Studio legale OMILIA Avocats in tema di aspetti civili del rapimento internazionale di minori. Il giudice di seconde cure è stato chiamato a decidere se l’interesse superiore del minore fosse rimanere nel luogo di trattenimento illecito oppure rientrare nello Stato di residenza abituale. La Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 stabilisce il principio secondo il quale deve essere disposto il rimpatrio immediato del minore qualora sia stato accertato giudizialmente il suo rapimento o trattenimento illecito in uno Stato altro che quello di residenza abituale. In forza dell’art. 13 della già menzionata Convenzione, il giudice che ha accertato il rapimento oppure l’illecito trattenimento del minore può negare il rimpatrio se il rientro espone il minore ad un grave pregiudizio.

La Corte di Appello di Lussemburgo ha confermato questo principio pur affermando che la tutela dell’interesse superiore del minore, nella specie non fare rientrare il minore nello Stato di residenza abituale dove avrebbe potuto essere esposto ad un grave rischio, non può dipendere esclusivamente dalle dichiarazioni del minore essendo evidente che quelle dichiarazioni possono nascere dalla manipolazione del minore da parte del genitore convivente. La tutela dell’interesse superiore del minore deve dipendere dal quadro probatorio complessivo nel quale vi rientrano a pieno titolo anche le dichiarazioni del minore. Le stesse, sottolinea la Corte, non possono essere considerate isolatamente ma alla luce delle altre circostanze del caso concreto. La Corte ha ulteriormente indicato che è compito del giudice valutare la migliore tutela dell’interesse superiore del fanciullo soprattutto se questi non ha un grado di maturità per esprimere consapevolmente la propria volontà.

In effetti, né la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 né altre Convenzioni in tema di tutela dell’interesse superiore del minore indicano esattamente la soglia di età di raggiungimento di tale grado di maturità. Come è stato indicato nel ricorso di impugnazione del desk italiano dello Studio legale OMILIA Avocats, la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 afferma che, pur essendo fondamentale ascoltare l’opinione del minore, 1) egli deve essere sentito se ha una capacità di discernimento sufficiente e 2) non deve essere ascoltato se raccogliere la sua opinione sia manifestamente contrario ai suoi interessi. In breve, l’ascolto del minore è un principio fondamentale ma non assoluto (Corte europea dei diritti dell’Uomo, causa Sneersone et Kampanella c/ Italia, sentenza del 12 luglio 2011, nello stesso senso Corte di Giustizia dell’UE, causa C-491/10 Zarraga, sentenza del 22 dicembre 2010).

I giudici di secondo grado hanno, per tale via, aderito all’orientamento prevalente all’interno della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo ad avviso della quale la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 non attribuisce al minore il diritto di scegliere il luogo in cui vivere né il suo rifiuto a rientrare nello Stato di abituale residenza impedisce al giudice nazionale di decidere del suo rimpatrio alla luce dell’interesse superiore del fanciullo. In forza dei suddetti principi, la Corte di Appello di Lussemburgo, accogliendo il ricorso di impugnazione della sentenza del giudice di prime cure che aveva rigettato la richiesta di rimpatrio immediato del minore malgrado ne avesse accertato l’avvenuto rapimento internazionale, ha disposto il rientro immediato del fanciullo nello Stato di residenza abituale.

Adv. Giuseppina Chirico for Italian Desk of OMILIA Avocats.

http://www.omilia.lu/