L’OPPOSIZIONE ALLA SANZIONE NEL CODICE DELLA STRADA: EVOLUZIONI GIURIDICHE E PRASSI.
Gli illeciti ed il sistema sanzionatorio del Codice della Strada evolvono ogni anno, ormai dal 1993 – anno di entrata in vigore del D.Lgs. 285/92 – ad oggi: autovelox, telelaser, photored, sono gli strumenti nelle mani degli Organi di Polizia che li utilizzano per far fronte ad una mancanza di senso civico degli utenti della strada ed, a volte, per riempire le casse della pubblica amministrazione. Già da tempo vi è un’esigenza di trasformazione della “Giustizia stradale” per farle ritrovare quella credibilità nella coscienza sociale, che nel 2024 sembra scomparsa.
Perché si supera il limite di velocità? Perché si utilizza lo smartphone alla guida? Perché si parcheggia nei posteggi riservati o in divieto di sosta? Perché si attraversa l’incrocio con il semaforo rosso? Perché si guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti?
Chi trasgredisce è sempre consapevole di commettere un illecito dalle cui conseguenze potrebbe derivare un danno alla collettività ed al proprio portafoglio, ovvero, le sanzioni pecuniarie (e, in via sussidiaria, quelle accessorie del ritiro della patente di guida), come strumento di dissuasione e rieducazione, sono ancora efficaci nell’era dell’intelligenza artificiale?
Questa è sicuramente la domanda più difficile a cui rispondere.
La possibilità di ricorrere direttamente al giudice avverso il verbale di accertamento della violazione, lenisce il trauma di aver commesso l’infrazione al cds, tuttavia, non ripara al problema della coscienza e consapevolezza di aver “trasgredito”. Cambiare gli strumenti sanzionatori – no autovelox, no fleximan – potrebbe colpire la coscienza comune e farci crescere eticamente evolvendo la cultura della normalità e della trasgressione punitiva.
Come si configura la disciplina e qual è la sostanza di questo procedimento: si tratta di un procedimento sommario che passa dall’agente accertatore (pubblico Ufficiale) e “primo” a giudicare la condotta del trasgressore, per arrivare al controllo sul suo operato, con l’opposizione alla sanzione e all’instaurazione del giudizio di legittimità del verbale della contravvenzione. Il nuovo art. 204-bis C.d.S., introdotto a seguito della rivoluzione stradale recata dal D.L. 151/03 convertito con modifiche nella L. 214/03, prevede – ancora oggi – la possibilità di ricorrere direttamente al giudice avverso l’opposizione al verbale di accertamento della violazione.
A chi spetta impugnare? ad ogni soggetto destinatario dell’obbligo al pagamento della sanzione, sia in qualità di autore della violazione (conducente), che in qualità di solidalmente obbligato (proprietario del veicolo).
Entro quale termine impugnare? 30 o 60 giorni a seconda della tipologia di contestazione: impugnare davanti al GDP o al Prefetto, ma qui ci occuperemo della prima davanti al GDP.
L’atto introduttivo del giudizio di opposizione è il ricorso, che consiste in una domanda redatta per iscritto, in carta semplice, diretta al giudice di pace competente per territorio. Può essere redatta ed inoltrata da chiunque, anche senza l’ausilio di un difensore abilitato.
La modalità di presentazione del ricorso più semplice è quella dell’invio per posta raccomandata direttamente all’ufficio giudiziario competente per territorio (luogo ove si era commessa la violazione) ovvero, attraverso il deposito (iscrizione a ruolo) nella cancelleria preposta, mentre, oggi, è possibile – e obbligatorio per i difensori – utilizzare il PCT con l’invio telematico e pagamento del contributo unificato in base al valore o all’applicazione della sanzione accessoria nel verbale da contestare.
Il ricorso non sospende però l’esecutività dell’atto impugnato, pertanto, l’opponente – per evitare che l’atto impugnato diventi titolo esecutivo – dovrà evidenziare le motivazioni (fumus e periculum) così da approcciare benevolmente il potere del giudice, affascinato dagli innumerevoli principi di diritto meritevoli di accoglimento, di sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato con ordinanza inoppugnabile.
Se nei primi anni di applicazione della normativa avanti al Giudice di Pace vi era una propensione nei confronti dell’utente della strada a valutare con minore severità alcune violazioni che non avevano conseguenze particolarmente dannose, Col passare del tempo tale tendenza si è invertita, in favore di una maggiore volontà da parte delle Amministrazioni Pubbliche di recuperare risorse economiche. Quanto detto sta preoccupando l’utente della strada e le Associazioni dei consumatori, sempre più inclini all’impugnativa delle sanzioni, con conseguente aumento del contenzioso.
Dopo l’introduzione del giudizio, il Giudice, esaminato il ricorso e verificato il rispetto dei termini d’impugnazione, fissa la data di comparizione e concede un termine alla P.A. di costituirsi fino a 10 giorni prima dell’udienza. È fatto obbligo all’opponente di presentarsi, personalmente o a mezzo di un difensore munito di delega, alla prima udienza di comparizione, pena il rigetto immediato dell’opposizione e conseguente riattivazione dell’esecutività del verbale. La P.A., se si costituisce nei termini attraverso il deposito di note difensive, potrà anche non presentarsi all’udienza ed il confronto in aula sarà esclusivamente tra il trasgressore ed il Giudice. Se, invece, la P.A. non deposita note difensive nei termini e non si presenta in udienza, il Giudice “potrebbe” applicare l’art. 23 L. 689/81 ed accogliere il ricorso per mancanza di prove.
Purtroppo, l’installazione e l’utilizzo degli autovelox, telelaser, tutor, photored, telecamere ZTL, la “magnanimità giudiziaria” si è perduta nei cavilli della normativa e della prassi : omologazione, approvazione, taratura dei suddetti strumenti sanzionatori hanno comportato l’aumento del contenzioso e la comparsa di fenomeni oggi noti come “fleximan”.
La presunta funzione educatrice di tali strumenti dai quali deriva un arricchimento per la pubblica amministrazione non viene assolta né finalizzata ad agevolare gli utenti della strada con guardrail moderni o riparazioni delle buche stradali.
Tornando alla procedura, bisogna ricordare che successivamente alla prima udienza – di solito interlocutoria – ne possono seguire altre nelle quali la discussione, orale o con memorie scritte, porterà alla decisione del Giudice, prima con lettura del dispositivo in udienza e, poi, con successivo deposito delle motivazioni nelle quali, quasi mai, viene giustificato il rimborso delle spese di giudizio, molto spesso compensate, lasciando l’amaro in bocca.
Avv. Marco Ballotti, foro di Modena