Il procedimento sanzionatorio di ANAC in caso di false dichiarazioni
Parliamo di gare pubbliche di appalto:
L’impresa concorrente, in forza del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ha l’obbligo di rendere una serie di dichiarazioni per poter partecipare alla gara ed avanzare la propria offerta.
Ci chiediamo cosa accade se l’impresa rende dichiarazioni false in ordine ad un motivo di esclusione dalla gara.
La norma di riferimento è l’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
La prima conseguenza è l’esclusione dalla gara o, se già intervenuta, la revoca della aggiudicazione, che viene disposta dalla stazione appaltante. Ad essa è possibile opporsi mediante ricorso al TAR competente per territorio, se e qualora ve ne siano i presupposti.
La seconda conseguenza è la segnalazione ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). ANAC, soggetto deputato al controllo delle gare pubbliche, dà inizio al procedimento amministrativo per l’eventuale emissione di provvedimenti sanzionatori verso l’impresa.
Il procedimento è disciplinato da uno specifico Regolamento ANAC sull’esercizio del potere sanzionatorio.
Il primo atto del procedimento è la comunicazione di avvio del medesimo all’impresa.
Questa ha 30 giorni di tempo per presentare memorie difensive e depositare documenti, con facoltà anche di essere sentita.
ANAC può chiedere integrazioni o sentire la parte ed all’esito emette la propria decisione.
La decisione può essere sostanzialmente di 3 tipi:
- non luogo a procedere, qualora risulti assente l’elemento oggettivo (le false dichiarazioni) oppure l’elemento soggettivo (dolo o colpa)
- irrogazione di sola sanzione pecuniaria sino a massimo € 50.000, qualora venga accertato l’elemento oggettivo e la semplice colpa non grave dell’impresa concorrente
- irrogazione di sanzione pecuniaria e di quella interdittiva dalle pubbliche gare per un massimo di 2 anni con relativa iscrizione nel casellario informatico di ANAC, quando emergano la rilevanza e gravità delle false dichiarazioni ed il dolo o colpa grave della impresa concorrente.
Avverso la decisione di ANAC è ammissibile il ricorso al TAR Lazio.
Di tutta evidenza che (fatte salve possibili sanzioni anche di natura penale) lo scenario peggiore per l’impresa sia quello della iscrizione nel casellario, perché questa la priva della possibilità di partecipare ad altre gare con il rischio di uscire dal mercato degli appalti pubblici, che come noto richiedono requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale che si possono acquisire solo aggiudicandosi precedenti gare d’appalto.
Il rischio è molto alto e dunque è fondamentale rivolgersi tempestivamente ad uno studio legale specializzato nella materia, per essere assistiti nell’intero procedimento sanzionatorio e nelle eventuali difese innanzi al TAR.
Avv. Pier Antonio Mori, diritto amministrativo, Modena